Lo Statuto

Art. 1 – Costituzione e denominazione

È costituito il Comitato di quartiere PAC – Petriccio Acquacalda, associazione di fatto, apartitica e senza scopo di lucro, operante nei quartieri Petriccio e Acquacalda del Comune di Siena.

Art. 2 – Finalità

Il Comitato si propone di rappresentare gli interessi degli abitanti dei quartieri Petriccio e Acquacalda, promuovendone il benessere, la vivibilità e la coesione sociale. A tal fine il Comitato si occupa di: tutela del decoro urbano, della sicurezza e della qualità degli spazi pubblici; promozione di iniziative culturali, sociali e di aggregazione; interlocuzione con le istituzioni comunali e con gli altri soggetti pubblici e privati che operano sul territorio; informazione e coinvolgimento dei residenti su tematiche di interesse locale.

Art. 3 – Soci

Possono diventare soci tutte le persone maggiorenni residenti, domiciliate o che svolgono attività nei quartieri Petriccio e Acquacalda, che condividano le finalità del Comitato e accettino il presente statuto. L'adesione è libera e volontaria. Non è prevista alcuna quota associativa obbligatoria; il Comitato può tuttavia deliberare contributi volontari per specifiche iniziative.

Art. 4 – Organi

Gli organi del Comitato sono l'Assemblea dei soci e il Portavoce. Tutte le cariche sono elettive, gratuite e hanno durata biennale, con possibilità di rinnovo.

Art. 5 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano del Comitato. È composta da tutti i soci ed è convocata dal Portavoce almeno due volte l'anno, oppure su richiesta di almeno un quinto dei soci. Delibera a maggioranza semplice dei presenti. Tra le sue funzioni: eleggere e revocare il Portavoce, approvare il programma annuale delle attività, approvare il rendiconto economico, modificare lo statuto. L'Assemblea può delegare singoli soci a curare specifiche attività o a tenere i contatti con istituzioni o soggetti esterni.

Art. 6 – Portavoce

Il Portavoce rappresenta il Comitato nei rapporti esterni, convoca e presiede l'Assemblea e dà esecuzione alle sue delibere. Cura inoltre la corrispondenza, tiene nota delle decisioni assembleari e gestisce le risorse economiche del Comitato, rendendo conto all'Assemblea con un rendiconto annuale. In caso di assenza o impedimento, l'Assemblea designa temporaneamente un sostituto.

Art. 7 – Risorse economiche

Le risorse del Comitato possono provenire da contributi volontari dei soci, donazioni, proventi di iniziative organizzate dal Comitato, contributi di enti pubblici o privati compatibili con le finalità associative.

Art. 8 – Scioglimento

Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. In caso di scioglimento, le eventuali risorse residue sono devolute a finalità di pubblica utilità nel territorio dei quartieri.

Art. 9 – Carattere provvisorio

Il presente statuto ha carattere provvisorio e può essere modificato in qualsiasi momento dall'Assemblea. Il Comitato si riserva di adottare uno statuto definitivo quando la sua organizzazione e le sue finalità saranno più stabilmente definite.

Art. 10 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano applicabili alle associazioni non riconosciute.